13 September 2023

CONTRIBUTI – PARTE 2

In seguito al precedente approfondimento “Contributi – Parte 1”, vedremo gli aspetti civilistici, contabili e fiscali delle restanti categorie di contributi: in conto capitale, in conto patrimonio netto e misti.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (art. 85 lett. g e h, art 88.3 lett. b, art. 110.1 lett. A del TUIR)

I contributi in conto capitale sono erogati per incrementare i mezzi patrimoniali e potenziare la capacità di produzione dell’impresa, senza che la loro concessione debba essere subordinata alla realizzazione di uno specifico investimento. Civilisticamente vengono contabilizzati per competenza nell’esercizio in cui si verifica la certezza del diritto al contributo e assumono rilevanza fiscale nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore. Questi vengono considerati come delle sopravvenienze attive che concorrono fiscalmente a formare il reddito d’esercizio a scelta irreversibile del contribuente:

  • Per intero nell’esercizio in cui vengono incassati;
  • In quote costanti per un periodo massimo di cinque esercizi

In caso di sfasamento temporale tra competenza civilistica (notifica della concessione) e fiscale (principio di cassa) occorre operare una variazione fiscale Ires in dichiarazione dei redditi. Mentre per l’Irap il contributo concorre alla formazione del valore della produzione in base all’ammontare imputato a conto economico.

Per quanto riguarda la contabilizzazione, al ricevimento del contributo, ipotizzando che l’incasso coincida con la competenza civilistica:

Banca C/c                           A                      Sopravvenienze attive

Erario c/ritenute

Se a fine esercizio si decide di suddividere l’intero contributo in x anni (massimo 5), occorre calcolare le imposte differite.

CONTRIBUTI IN CONTO PATRIMONIO NETTO

I contributi in conto patrimonio netto sono destinati all’integrazione del patrimonio e non concorrono, né direttamente e né indirettamente, alla formazione del reddito d’esercizio. Vengono imputati per cassa e la contabilizzazione avviene nel conto “Riserva da contributi in conto capitali”.

CONTRIBUTI MISTI

In questa categoria vi sono i contributi accordati in relazione a piani di investimento che comprendono:

  • Spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili
  • Spese di diversa natura, come consulenze, studi di fattibilità o indagini di mercato

Mentre i contributi che non vengono determinati in base a criteri oggettivi che ne consentano la ripartizione, vengono assoggettati ai contributi in conto capitale.

IVA E INDIRETTE

Le erogazioni di denaro da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti privati:

  1. Hanno natura di contributi pubblici fuori campo Iva, ex art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72, se le somme sono versate:
    • In esecuzione di norme che prevedono il beneficio al verificarsi di precisi presupposti o in favore di particolari categorie;
    • In base alla disciplina prevista per vantaggi economici;
    • Per un procedimento UE;
    • Per norme del Codice civile, a titolo di apporti di capitale dei soci e coperture di disavanzi.
  2. Vengono considerati corrispettivi ed assoggettati ad Iva, se le somme sono versate a fronte di contratti in base al “Codice dei contratti pubblici” o in analogo schema di prestazione dietro corrispettivo.

RITENUTE D’ACCONTO

I contributi erogati ad imprese, diversi da quelli destinati all’acquisto di beni ammortizzabili materiali ed immateriali, sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4%, art. 28.2/600. Mentre non sono soggetti i contributi in conto canoni di leasing e i contributi in conto capitale diretti alla ristrutturazione ed al potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa.

Le singole leggi che disciplinano i contributi possono prevedere deroghe. Ai sensi dell’art. 22 del TUIR si computano dalle imposte, le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI PUBBLICI

Gli obblighi di informativa riguardano i contributi “in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Gli obblighi di pubblicazioni non si applicano se l’importo monetario erogato è inferiore ai 10.000 euro nel periodo considerato. Ai fini di rendicontazione, bisogna applicare il criterio di cassa.

Ai sensi dell’art. 1 co. 125 ss. Della L. 124/2017:

  • Le imprese iscritte nel Registro delle imprese devono indicare gli importi e le informazioni sui contributi erogati nell’esercizio finanziario dalle Pubbliche Amministrazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio;
  • I soggetti, che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla predisposizione della Nota integrativa, devono pubblicare le informazioni e gli importi riguardati i contributi sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

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