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08 November 2023
Nella prima parte dell’approfondimento sulle immobilizzazioni finanziarie, sono state introdotte le partecipazioni, definendone le caratteristiche principali e i vari criteri di valutazione:
Nel caso in cui, una modifica del criterio di valutazione comporti il sorgere di una plusvalenza, questa, deve essere accantonata in apposita riserva non distribuibile, tenendo in considerazione il principio della prudenza, ai sensi dell’art. 2423, se derivante dall’applicazione dell’obbligo di deroga; dall’art. 2426, se derivanti dall’applicazione per la prima volta del criterio del patrimonio netto. Se, invece, l’adozione di un diverso criterio di valutazione crei una minusvalenza, questa deve essere prudentemente contabilizzata come un elemento negativo di reddito.
La cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni civilmente genera plusvalenze o minusvalenze da indicare tra i proventi e oneri finanziari; fiscalmente plusvalenze o minusvalenze.
Mentre la cessione di partecipazioni iscritte tra il circolante genera civilmente plusvalenze o minusvalenze; fiscalmente genera ricavi.
L’OIC suggerisce di includere tra gli oneri finanziari anche le perdite risultanti dalla cessione di partecipazioni in imprese sottoposte a comune controllo, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni siano immobilizzate o meno. Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico in base alla loro natura, senza contribuire al saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni. Inoltre, la cessione di partecipazioni è considerata un’operazione esente ai fini iva ai sensi dell’articolo 10.1 n. 4, il che significa che contribuisce al calcolo del volume d’affari ma non è soggetta a pro-rata.
Nota Integrativa
L’art. 2427 del C.c. e l’OIC 21 elencano le informazioni complementari che devono essere fornite in Nota Integrativa:
Svalutazione e rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie
Se gli amministratori ritengono che la partecipazione sia di valore inferiore, in modo durevole, devono procedere alla svalutazione (nella sezione D.19.a nella voce “Svalutazione di partecipazioni”). Una perdita è considerata durevole quando non è ragionevole aspettarsi che le circostanze che l’hanno causata possano essere risolte a breve termine. Le valutazioni per determinare la perdita persistente si basano sulle quotazioni di borsa per le società quotate, mentre per quelle non quotate si utilizzano i bilanci e tutte le informazioni disponibili. Inoltre, il minor valore può anche derivare dall’accertamento che l’acquisto delle partecipazioni sia stato effettuato a un prezzo eccessivamente elevato.
In aggiunta, se si prevede l’obbligo di coprire eventuali deficit patrimoniali della partecipata, è necessario istituire un fondo ad hoc. Qualora i motivi che hanno condotto alla svalutazione vengano meno, gli amministratori devono ripristinare, in tutto o in parte, il valore originario (nella sezione D.18.a nella voce “Rivalutazione di partecipazioni”).
Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale, la valutazione delle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni seguono le disposizioni dell’ art.101.2, che richiama le regole stabilite nell’ art. 94 riguardo alla valutazione dei titoli. Esiste una sola eccezione a questa regola che riguarda i titoli quotati su mercati regolamentati italiani o esteri, per i quali, le minusvalenze possono essere dedotte solo fino a un limite che non supera la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il valore determinato in base alla media aritmetica dei prezzi osservati nel semestre precedente. Nel caso in cui si utilizzi il metodo di valutazione basato sul patrimonio netto, l’articolo 101.3 stabilisce che non è deducibile, nemmeno in forma di ammortamento, la porzione del costo d’acquisto che supera il valore corrispondente alla quota del patrimonio netto riscontrata nell’ultimo bilancio approvato dalla società partecipata prima dell’acquisizione.
Per valutare le partecipazioni si possono applicare: il principio del valore minimo fiscale, la regola del raggruppamento in categorie omogenee, il metodo del costo medio ponderato per esercizio di formazione, il criterio del Lifo a scatti annuali, il corrispettivo del valore normale.
Le immobilizzazioni finanziarie si valutano:
Per le società che redigono il bilancio ordinario secondo i corretti principi contabili, è importante considerare che la valutazione effettuata a fini contabili assume rilevanza anche dal punto di vista fiscale, come stabilito nell’articolo 94.4-bis. Eventuali riduzioni e ripristini del valore, nonché le differenze positive o negative risultanti dalla valutazione basata sul patrimonio netto (conosciuta come metodo del patrimonio netto), non saranno deducibili o imponibili.
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