08 November 2023

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: LE PARTECIPAZIONI – Parte 2

Nella prima parte dell’approfondimento sulle immobilizzazioni finanziarie, sono state introdotte le partecipazioni, definendone le caratteristiche principali e i vari criteri di valutazione:

  • Il metodo del costo, stabilisce che, quando si registrano le immobilizzazioni finanziarie si deve prendere in considerazione il costo di acquisto o di costituzione dell’attivo, che può includere anche un eventuale sovrapprezzo, e aggiungere a questo costo tutti gli oneri accessori.
  • Il metodo del patrimonio netto prevede che le immobilizzazioni detenute in imprese affiliate o controllate possano essere valutate in base alla quota corrispondente del patrimonio netto di tali imprese, tenendo conto dell’ultimo bilancio approvato, dopo aver eliminato i dividendi distribuiti e apportato le correzioni necessarie.
  • Il metodo del patrimonio netto rettificato prevede il calcolo della quota di possesso e l’applicazione di questa percentuale al patrimonio netto derivante dall’ultimo bilancio approvato della società in cui hai una partecipazione.

Nel caso in cui, una modifica del criterio di valutazione comporti il sorgere di una plusvalenza, questa, deve essere accantonata in apposita riserva non distribuibile, tenendo in considerazione il principio della prudenza, ai sensi dell’art. 2423, se derivante dall’applicazione dell’obbligo di deroga; dall’art. 2426, se derivanti dall’applicazione per la prima volta del criterio del patrimonio netto. Se, invece, l’adozione di un diverso criterio di valutazione crei una minusvalenza, questa deve essere prudentemente contabilizzata come un elemento negativo di reddito.

La cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni civilmente genera plusvalenze o minusvalenze da indicare tra i proventi e oneri finanziari; fiscalmente plusvalenze o minusvalenze.

Mentre la cessione di partecipazioni iscritte tra il circolante genera civilmente plusvalenze o minusvalenze; fiscalmente genera ricavi.

L’OIC suggerisce di includere tra gli oneri finanziari anche le perdite risultanti dalla cessione di partecipazioni in imprese sottoposte a comune controllo, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni siano immobilizzate o meno. Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico in base alla loro natura, senza contribuire al saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni. Inoltre, la cessione di partecipazioni è considerata un’operazione esente ai fini iva ai sensi dell’articolo 10.1 n. 4, il che significa che contribuisce al calcolo del volume d’affari ma non è soggetta a pro-rata.

Nota Integrativa

L’art. 2427 del C.c. e l’OIC 21 elencano le informazioni complementari che devono essere fornite in Nota Integrativa:

  • Criteri adottati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in euro; l’Oic 21 specifica che la nota integrativa deve illustrare, nel caso di perdita durevole di valore delle partecipazioni immobilizzate, le ragioni dell’adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l’adozione del valore minore; nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.
  • Movimenti delle partecipazioni suddivise tra controllate e collegate, specificando per ciascuna voce costo, precedenti rivalutazioni e svalutazioni, acquisizioni, alienazioni, rivalutazioni e svalutazioni effettuate nell’esercizio.
  • L’elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite fiduciarie o per interposta persona in imprese controllate o collegate.
  • Gli impegni non risultanti in stato patrimoniale relativi ad imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime.
  • Ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
  • La motivazione della differenza tra il maggior valore della partecipata iscritta in stato patrimoniale ed il minor valore determinato.
  • La differenza tra il maggior costo di acquisto delle partecipazioni in controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto rettificato ed il corrispondente valore di patrimonio contabile, distinguendo la parte attribuibile a beni ammortizzabili o avviamento.
  • In caso di partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate iscritte a un valore superiore al loro fair value, il valore contabile e il fair value delle singole partecipazioni motivando la mancata riduzione.
  • In presenza di titoli fungibili, deve essere evidenziato l’utilizzo del criterio di valutazione del costo specifico.
  • Se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore “non durevole”, devono darne esplicita illustrazione in nota integrativa, indicando i piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, compresa l’indicazione del tempo stimato per il recupero della perdita.

Svalutazione e rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

Se gli amministratori ritengono che la partecipazione sia di valore inferiore, in modo durevole, devono procedere alla svalutazione (nella sezione D.19.a nella voce “Svalutazione di partecipazioni”). Una perdita è considerata durevole quando non è ragionevole aspettarsi che le circostanze che l’hanno causata possano essere risolte a breve termine. Le valutazioni per determinare la perdita persistente si basano sulle quotazioni di borsa per le società quotate, mentre per quelle non quotate si utilizzano i bilanci e tutte le informazioni disponibili. Inoltre, il minor valore può anche derivare dall’accertamento che l’acquisto delle partecipazioni sia stato effettuato a un prezzo eccessivamente elevato.

In aggiunta, se si prevede l’obbligo di coprire eventuali deficit patrimoniali della partecipata, è necessario istituire un fondo ad hoc. Qualora i motivi che hanno condotto alla svalutazione vengano meno, gli amministratori devono ripristinare, in tutto o in parte, il valore originario (nella sezione D.18.a nella voce “Rivalutazione di partecipazioni”).

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, la valutazione delle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni seguono le disposizioni dell’ art.101.2, che richiama le regole stabilite nell’ art. 94 riguardo alla valutazione dei titoli. Esiste una sola eccezione a questa regola che riguarda i titoli quotati su mercati regolamentati italiani o esteri, per i quali, le minusvalenze possono essere dedotte solo fino a un limite che non supera la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il valore determinato in base alla media aritmetica dei prezzi osservati nel semestre precedente. Nel caso in cui si utilizzi il metodo di valutazione basato sul patrimonio netto, l’articolo 101.3 stabilisce che non è deducibile, nemmeno in forma di ammortamento, la porzione del costo d’acquisto che supera il valore corrispondente alla quota del patrimonio netto riscontrata nell’ultimo bilancio approvato dalla società partecipata prima dell’acquisizione.

Per valutare le partecipazioni si possono applicare: il principio del valore minimo fiscale, la regola del raggruppamento in categorie omogenee, il metodo del costo medio ponderato per esercizio di formazione, il criterio del Lifo a scatti annuali, il corrispettivo del valore normale.

Le immobilizzazioni finanziarie si valutano:

  • A costi specifici.
  • A media ponderata, raggruppandole per categorie omogenee per natura e valore.
  • Anni successivi: media ponderata per anno di formazione per gli incrementi di partecipazioni, Lifo a scatti per i decrementi.
  • Le imprese che valutano civilisticamente le rimanenze con la media ponderata, con il lifo annuale a scatti o continuo, possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori.
  • Se il valore desunto dall’andamento del mercato dell’ultimo mese è minore, il valore minimo di valutazione si determina moltiplicando l’intera quantità di titoli e partecipazioni per il valore normale.
  • Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri la valutazione può essere fatta con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre se inferiore.
  • Da ricordare che vanno aggiunti i versamenti in conto capitale, a fondo perduto e simili.

Per le società che redigono il bilancio ordinario secondo i corretti principi contabili, è importante considerare che la valutazione effettuata a fini contabili assume rilevanza anche dal punto di vista fiscale, come stabilito nell’articolo 94.4-bis. Eventuali riduzioni e ripristini del valore, nonché le differenze positive o negative risultanti dalla valutazione basata sul patrimonio netto (conosciuta come metodo del patrimonio netto), non saranno deducibili o imponibili.

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