22 November 2023

ACCONTI IMPOSTE – Parte 2

Nella prima parte dell’approfondimento sugli acconti d’imposte, sono stati introdotti i termini di versamento, la proroga del termine di versamento della seconda rata, le rispettive modalità di calcolo e il paragrafo relativo all’IRPEF, dove abbiamo visto che:

  • I termini di versamento, stabiliscono che, la prima rata è da saldare entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; mentre la seconda rata entro il 30 novembre.
  • La proroga del termine di versamento della seconda rata prevede l’estensione al 16 gennaio 2024 della scadenza per il versamento della seconda rata di acconto per il periodo d’imposta 2023.
  • Il terzo paragrafo presenta le modalità di calcolo degli acconti. Se si adotta il metodo storico il calcolo dell’acconto viene effettuato utilizzando come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente. Nel caso in cui si adotti il metodo previsionale, il calcolo dell’acconto si basa sull’imposta prevista per l’anno in corso.
  • Per quanto riguarda l’acconto IRPEF, i soggetti tenuti al pagamento sono coloro che presentano il modello REDDITI PF 2023 con l’indicazione al rigo RN34 (“Differenza”) di un importo pari o superiore a 52 euro ed i soggetti che, pur essendo obbligati, omettono la presentazione di tale dichiarazione.

In questa seconda parte andremo a vedere:

IRES

L’acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti che:

  • Presentano il modello REDDITI SC 2023 o il modello REDDITI ENC 2023 con l’indicazione nel rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” (per le società di capitali) o nel rigo RN28 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” (per gli enti non commerciali) di un importo pari o superiore a 21 euro;
  • Pur essendovi obbligati, omettono di presentare tali dichiarazioni.

Anche se non esplicitamente indicato nelle istruzioni relative ai modelli REDDITI SC ed ENC, nel caso in cui si verifichi l’obbligo di rideterminare l’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) dovuta per il 2022 (come precedentemente specificato nelle “Modalità di calcolo”), per valutare l’obbligo di versamento, è necessario considerare l’importo risultante al rigo a seguito della rideterminazione, seguendo un approccio analogo a quanto previsto per l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

I soggetti esclusi dal versamento dell’acconto dell’IRES sono ad esempio:

  • Soggetti che, nel modello REDDITI 2023, evidenziano una perdita fiscale;
  • Soggetti che si sono costituiti nel corso del 2023;
  • Soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 (per le società di capitali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali) un importo pari o inferiore a 20 euro;
  • Soggetti falliti.

 

Imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex DL 98/2011
I contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (ex DL 98/2011) sono tenuti ad effettuare il pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva se, al momento della presentazione del modello REDDITI PF 2023, indicano all’apposito rigo LM42 (“Differenza”) un importo pari o superiore a 52 euro. Analogamente alle disposizioni relative all’IRPEF, nel caso sussista l’obbligo di rideterminare l’imposta sostitutiva dovuta per il 2022 (come spiegato precedentemente nella sezione “Modalità di calcolo”), per la verifica dell’obbligo di versamento occorre assumere l’importo del rigo risultante a seguito della rideterminazione.

Per quanto riguarda le imprese familiari disciplinate dall’articolo 5, comma 4 del TUIR, il titolare è tenuto a versare l’acconto anche per la quota imputabile ai collaboratori dell’impresa. Ciò è dovuto al fatto che l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito complessivo, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e l’imposta è a carico dell’imprenditore.

Inoltre, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento, limitatamente alla parte del reddito derivante dalla loro partecipazione all’impresa familiare.

 

Imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario e presentano il modello REDDITI PF 2023 con l’indicazione al rigo LM42 (“Differenza”) di un importo pari o superiore a 52 euro sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva in questione.

Tuttavia, coloro per i quali il 2023 rappresenta il primo anno di applicazione del regime forfetario non sono obbligati a versare acconti dell’imposta sostitutiva. In questa situazione, ipotizzando che nel 2023 abbiano il possesso esclusivamente di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, il soggetto versa l’eventuale saldo 2022 dell’IRPEF e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario sulla base dei redditi indicati nel modello REDDITI PF 2023.

Per le imprese familiari regolate dall’articolo 5, comma 4 del TUIR, l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari. L’imposta è a carico dell’imprenditore.

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