20 March 2024

HOLDING – PARTE II

Nella prima parte dell’approfondimento riguardante le holding (Holding – Parte I) abbiamo visto la loro disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento all’Ires, mentre nel seguente approfondiremo l’Irap, Iva e indirette.

IRAP

Le società di partecipazione non finanziaria, ossia le holding industriali, determino la base imponibile ai fini Irap secondo conformemente all’art. 6 del DLgs. 446/97; questo implica l’aggiunta al valore della produzione, calcolato in base alle disposizioni tipiche delle società di capitali (come descritto negli articoli 5 e 11 del Decreto Legislativo n. 446/97), della differenza tra gli interessi attivi e i proventi assimilati ed gli interessi passivi e gli oneri assimilati.

In particolare:

  • gli interessi passivi sono indeducibili nella misura del 4%;
  • secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Ministeriale del 8 giugno 2011, gli oneri finanziari figurativi relativi al finanziamento ottenuto dalla società controllante e registrati nella voce C.17 del Conto Economico, sono considerati indeducibili;
  • i profitti e le perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non immobilizzate (escluse le partecipazioni) e le relative rivalutazioni e svalutazioni non concorrono alla formazione della base imponibile (circ. Assoholding 22.4.2008 n. 2);
  • Tra i proventi e gli oneri assimilati dovrebbero essere inclusi tutti i proventi e gli oneri derivanti dall’uso attivo o passivo di capitale, che non sono esplicitamente classificati come interessi, per esempio, i differenziali generati dagli strumenti finanziari derivati. Infatti, rilevano anche gli Interest Rate Swap (IRS), che sono contratti stipulati per coprire i flussi di cassa derivanti dagli interessi su finanziamenti passivi a tasso variabile. Il procedimento pratico da seguire è il seguente (ris. Agenzia delle Entrate 22.6.2010 n. 56):
  1. sommare algebricamente gli interessi attivi, quelli passivi e i differenziali generati dagli strumenti derivati, indipendentemente dal fatto che siano associati a operazioni finanziarie attive o passive.
  2. il saldo netto così ottenuto deve essere sottoposto alle disposizioni proprie delle holding industriali, ossia se positivo è integralmente imponibile, mentre se negativo è deducibile in misura pari al 96%.

Mentre le holding di partecipazione in intermediari finanziari, come per l’Ires, vengono considerate anche ai fini Irap come intermediari finanziari, per cui la base imponibile viene determinata secondo criteri propri.

IVA E INDIRETTE
La determinazione dello status di soggetto passivo IVA per le società holding dipende principalmente dalla natura delle attività svolte, ossia:

  • Se la holding si limita al possesso di partecipazioni senza interferire nella gestione delle società controllate (cosiddette holding “statiche”), non è considerata un soggetto passivo IVA.
  • invece, se la holding interviene attivamente nella gestione delle società partecipate, ad esempio fornendo servizi amministrativi o finanziari, allora è considerata un soggetto passivo IVA.

La soggettività passiva IVA delle società holding è regolamentata dall’articolo 4, comma 5, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Questo articolo stabilisce che le società holding il cui unico scopo è il possesso di partecipazioni senza svolgere altre attività, non sono considerate soggetti passivi IVA. Tuttavia, se la holding svolge ulteriori attività oltre alla detenzione di partecipazioni, potrebbe essere considerata un soggetto passivo IVA. Si pensi alle holding che intervengono nella gestione delle società controllate (cfr. Corte di Giustizia UE 16.7.2015 cause riunite C-108/14 e C-109/14) o che effettuano la locazione di un immobile nei confronti di una società controllata (cfr. Corte di Giustizia UE 5.7.2018 causa C-320/17). Tendenzialmente, i finanziamenti erogati dalla holding “dinamica” nei confronti delle proprie partecipate determinano l’esercizio di un’attività rilevante ai fini IVA in capo alla holding.

Per le holding che svolgono attività finanziarie, come definito dall’articolo 10, comma 1, del DPR 633/72, si applica il regime di esenzione IVA. Questo regime comprende anche le cessioni di partecipazioni da parte delle holding attive.

Quindi il diritto alla detrazione dell’IVA spetta solo alle holding che effettuano operazioni soggette ad IVA. Le holding “statiche” che si limitano alla detenzione di partecipazioni senza interferire nella gestione delle società controllate non hanno diritto alla detrazione dell’IVA. Tuttavia, per le holding attive che effettuano operazioni soggette ad IVA, il diritto alla detrazione è riconosciuto. Per le holding che sono soggetti passivi IVA, la detrazione dell’imposta spetta solo per gli acquisti di beni e/o servizi afferenti le operazioni soggette ad imposta: è stato riconosciuto l’integrale diritto alla detrazione dell’IVA assolta da una società che intende acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di fornire prestazioni di servizi di gestione, in quanto prestazioni soggette ad IVA (cfr. Corte di Giustizia UE 17.10.2018 causa C-249/17; similmente, anche Corte di Giustizia UE 12.11.2020 causa C-42/19).

Se una holding effettua operazioni esenti e operazioni imponibili contemporaneamente (ad esempio, fornendo servizi amministrativi alle società controllate), subisce limitazioni al diritto alla detrazione dell’IVA, e si applica il meccanismo del pro rata per determinare l’IVA detraibile (art. 19 co. 5 del DPR 633/72). La holding ha la possibilità di separare le attività soggette ad IVA da quelle esenti, secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 3, del DPR 633/72, per evitare limitazioni nella detrazione dell’IVA relativa alle operazioni soggette ad IVA.

COMUNICAZIONI

Le holding di partecipazioni devono effettuare:

  • le comunicazioni con cedenza mensile, 7co. 6 del DPR 605/73, dal mese successivo l’approvazione del primo bilancio, in cui il requisito della prevalenza è integrato;
  • la comunicazione integrativa annuale, 11del DL 201/2011.

I rapporti oggetto di comunicazione riguardano: le partecipazioni, i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate, i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalle holding medesime, il c.d. “cash pooling”, il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2007 n. 18, § 4.2, come richiamata dalle FAQ Agenzia delle Entrate 6.7.2023).

In aggiunta, le holding di partecipazioni secondo il Common Reporting Standard, in base ad alcune condizioni, devono comunicare i dati dei conti dei soggetti non residenti, regolate dalla L. 18.6.2015 n. 95 e dal DM 28.12.2015. Tale obbligo sussisterebbe se, per la tipologia di attività svolta, la holding rientrasse nella categoria delle “Entità di investimento”, come definite all’art. 1 co. 1 lett. h) del DM 28.12.2015. nel caso in cui rientrasse tra i soggetti obbligati, la holding dovrebbe effettuare la comunicazione CRS sia nel caso in cui effettivamente sussistano rapporti con soggetti non residenti, sia nel caso in cui detti rapporti non sussistano.

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