Stampa Pagina
27 March 2024
Nella prima parte dell’approfondimento “Il regime del margine”, pubblicato sul nostro portale il 21 febbraio scorso, viene introdotto questo regime speciale dell’IVA, finalizzato a regolare le vendite di determinate categorie di beni. Il suo obiettivo principale è quello di evitare la doppia imposizione per i beni che, dopo essere usciti dal circuito commerciale, vengono ceduti a un soggetto passivo per la successiva rivendita, comportando così un’altra imposizione in relazione al prezzo di vendita da parte di quest’ultimo.
Sono stati introdotti i diversi metodi di calcolo del margine: analitico, metodo ordinario per calcolare la base imponibile, data dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene stesso; forfetario, utilizzato solo per determinate categorie di soggetti o particolari tipologie di prodotti; globale, dove la base imponibile viene determinata come differenza tra l’ammontare complessivo delle vendite e degli acquisti effettuati nel mese o nel trimestre di riferimento.
Fatturazione
I soggetti che applicano il regime del margine non possono indicare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo all’interno della fattura. Quest’ultima, obbligatoriamente sotto forma di fattura elettronica, dovrà riportare: il prezzo di vendita comprensivo dell’imposta; l’annotazione:
Ed eventualmente la norma di riferimento: “Articolo 36 del D.L. n. 41/1995”.
Inoltre, l’applicazione del regime del margine non permette di applicare altri regimi agevolati (per esempio quello forfettario).
Operazioni con l’estero
Gli acquisti e le cessioni di beni soggetti al regime del margine sono considerate operazioni interne e non intracomunitarie anche se sono operazioni con soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati membri (soggetti UE). Le operazioni interne sono da assoggettare ad imposta nello Stato membro del cedente, quindi, sia gli acquisti di beni presso soggetti UE, sia le cessioni di beni verso soggetti UE, con applicazione del regime del margine, non costituiscono né acquisti né cessioni intracomunitarie. Queste operazioni non devono essere incluse negli elenchi Intrastat ai fini fiscali, ma devono essere presentati i modelli ai fini statistici (C.M. 177/95).
In caso di operazioni con un soggetto privato:
Per le operazioni effettuate con soggetti extra-UE l’imposta viene assolta in dogana; quindi, per esse è esclusa l’applicazione del regime del margine. Ad eccezione che si tratti di importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, per la cui rivendita, in alcuni casi, si ammette l’applicazione opzionale del regime del margine. In questi casi, l’IVA applicata all’importazione è con aliquota al 10%, mentre l’imposta sulla rivendita viene applicata con aliquota ordinaria.
Nel caso di operazioni effettuate in Italia da un soggetto extra-UE con l’applicazione del regime del margine, l’imposta non può essere assolta mediante reverse charge, dal momento che questo regime, essendo derogatorio di quello ordinario, presuppone il rispetto di alcuni adempimenti dal solo cedente, tra cui il calcolo dell’imposta sulla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto. In caso di operazioni in reverse charge, dove ci sarebbero degli obblighi da parte del cessionario, prevale il regime del margine e il cedente è tenuto a nominare un rappresentante fiscale in Italia, anche qualora effettui operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA.
Stampa Pagina
I nostri valori
le cose per le quali vale la
pena di venire in ufficio
ogni mattina.