12 June 2024

VISTO DI CONFORMITÀ SULLE IMPOSTE DIRETTE

Come visto nell’approfondimento pubblicato il 15/05/2024 sul nostro portale (link), l’art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017 convertito, ha disposto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, da parte di un soggetto abilitato, per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da:

  • imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;
  • IRAP;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Il visto di conformità si applica alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito e riguarda le compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire le cosiddette compensazioni “orizzontali” o “esterne” che avvengono nel modello F24 (circolare Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10).

ESONERO PER L’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

In base all’articolo 9-bis, comma 11, lettera a) del Decreto-legge 50/2017, i contribuenti che raggiungono determinati livelli di affidabilità, misurati tramite gli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”), sono esonerati dall’obbligo di apporre il visto di conformità per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, purché l’importo non superi i 20.000 euro annui.

Nello specifico, l’esonero dal visto di conformità si applica in presenza di un livello di affidabilità:

  • almeno pari a 8 (su una scala di 10), in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018;
  • almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019), in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
  • almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020), in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020;
  • almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021), in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
  • almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022), in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.

INNALZAMENTO DEL LIMITE A 50.000 EURO

L’art. 14 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), sostituendo la lett. a) del co. 11 del DL 50/2017, ha innalzato da 20.000 a 50.000 euro annui il limite di esonero dal visto di conformità.

L’operatività del nuovo limite deve ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili, ai sensi del co. 12 dell’art. 9-bis del DL 50/2017.

Con il provv. 22.4.2024 n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha infatti definito i nuovi limiti di esonero dal visto di conformità in relazione al periodo d’imposta 2023, prevedendo livelli di affidabilità differenziati in relazione al:

  • nuovo limite di 50.000,00 euro;
  • vecchio limite di 20.000,00 euro.

In relazione ai crediti maturati nel periodo d’imposta 2023, l’esonero dal visto di conformità si applica quindi per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  • 50.000,00 euro, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
  • 20.000,00 euro, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’art. 19 co. 3 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 stabilisce che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 per i periodi d’imposta oggetto del concordato.

CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione delle basi imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

TIPOLOGIA DI CONTROLLI

L’apposizione del visto di conformità implica:

  • il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti;
  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • la corrispondenza delle scritture contabili alla relativa documentazione.

I suddetti riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all’ammontare:

  • delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta.

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA

Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto di conformità deve conservare copia della documentazione controllata.

MODELLI 730

In riferimento ai modelli 730, i CAF o professionisti sono obbligati a rilasciare il visto di conformità, quindi non occorre richiedere l’apposizione di uno specifico visto qualora si voglia utilizzare in compensazione, mediante indicazione nel quadro I, un credito di importo superiore a 5.000 euro.

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