26 June 2024

FINANZIAMENTO SOCI – Parte 2

Nella prima parte dell’approfondimento sui finanziamenti dei soci, è stata data la definizione di tali strumenti, l’ambito soggettivo in cui operano, la differenza con i versamenti, come funzionano i finanziamenti in una S.r.l. ed in una S.p.a. ed infine abbiamo spiegato come non sia necessaria alcuna delibera assembleare in quest’ambito:

  • I finanziamenti dei soci sono uno strumento in grado di incrementare le risorse finanziarie di una società senza la necessità di ricorrere al procedimento di aumento del capitale sociale. Essi forniscono una somma di denaro alla società, la quale dovrà rispettare l’obbligo di restituzione della stessa. I soci possono effettuare i finanziamenti sia in proporzione alle loro quote di partecipazione sociale oppure indipendentemente da esse;
  • Il finanziamento deve essere effettuato da un soggetto che sia già “socio” al momento dell’erogazione. Pertanto, non vengono considerati i prestiti concessi da un terzo che diventa socio in un secondo momento;
  • I versamenti avvengono quando i soci intendono coprire il fabbisogno di capitale di rischio mediante nuovi conferimenti. A differenza dei finanziamenti, le somme versate non sono rimborsabili ai soci finché persiste il vincolo sociale o finché l’assemblea non decide di annullare tale incremento;
  • Per quanto riguarda i finanziamenti dei soci in una S.r.l. è importante dire che non si ha più l’obbligo di tenere il libro soci. Inoltre, il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato alla soddisfazione degli altri creditori;
  • Per i finanziamenti dei soci in una S.p.a. l’unica normativa si trova nell’ articolo 2497-quinquies, intitolato “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”. Questa disposizione riguarda i finanziamenti tra società appartenenti allo stesso gruppo;
  • Infine, per i finanziamenti soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote.

 

In questa seconda parte andremo ad affrontare il tema dei finanziamenti dei soci in ambito IVA, imposte indirette e dirette.

 

Imposta di registro

Il finanziamento effettuato da un soggetto non IVA non rientra nel campo di applicazione dell’IVA ed è soggetto all’imposta proporzionale di registro. Nell’ambito dell’imposta di registro, tale atto è trattato come un contratto di mutuo.

Quindi ove soggetto all’obbligo di registrazione, il finanziamento del socio è soggetto all’imposta proporzionale di registro del 3%, per gli atti “residuali” aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

L’obbligo di registrazione entro un termine fisso di 30 giorni sussiste se l’atto di finanziamento è redatto sotto forma di un atto pubblico, con scrittura privata autenticata o scrittura privata non autenticata. Questo termine di 30 giorni è stato stabilito dall’art. 14 del DL 73/2022, si segnala che in precedenza il termine era di 20 giorni.

Il contratto di finanziamento dei soci può, a determinate condizioni, essere incluso nella delibera che lo autorizza, a cui partecipa il socio finanziatore e che viene firmata dal presidente, che può essere lo stesso socio finanziatore.

Se invece l’atto di finanziamento è redatto sotto forma di corrispondenza, l’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Pertanto, non è soggetto all’imposta del 3% a meno che non venga volontariamente registrato o che si configuri il “caso d’uso” di cui all’ art. 6 del DPR 131/86.

 

Enunciazione del finanziamento

L’art. 22 del DPR 131/86 è la disciplina che si occupa dell’enunciazione, la giurisprudenza stabilisce che il finanziamento dei soci, se enunciato, è soggetto all’imposta di registro del 3%.

Questo si applica nei seguenti casi:

  • Nel verbale di delibera di azzeramento del capitale per perdite e successiva ricostituzione attraverso la rinuncia, da parte di due soci, ai crediti risultanti da precedenti finanziamenti concessi alla società;
  • In un atto di scissione, specificando che in questo contesto il termine quinquennale di decadenza dell’azione fiscale decorre dal momento in cui il finanziamento dei soci avrebbe dovuto essere registrato e non dalla data di registrazione dell’atto che lo enuncia, poiché l’enunciazione non equivale alla registrazione volontaria né all’uso;
  • Nel bilancio allegato all’atto di fusione della società, dove il finanziamento è stato erogato dal socio unico, esiste una “identità di parti” tra il socio unico e la società. In questo caso, l’imposta non sarebbe stata applicabile se il socio avesse rinunciato al finanziamento, poiché gli effetti dell’atto enunciato sarebbero cessati.

 

Presunzioni fiscali di onerosità relative al finanziamento dei soci

L’art. 46 del TUIR considera i versamenti dei soci alle società partecipate come mutui, a meno che dal bilancio o dal rendiconto della società finanziata non emerga una diversa natura del finanziamento. Inoltre, se non definiti per iscritto, l’ammontare e le scadenze degli interessi si presumono pari al tasso di interesse legale per l’importo maturato nel periodo d’imposta.

In sintesi, le norme del TUIR presumono che le somme erogate dai soci siano considerate mutui se la loro rilevazione contabile non è conforme alle disposizioni dell’art. 46 del TUIR. La presunzione di onerosità di tali importi viene applicata, salvo diversa indicazione delle parti, in conformità alle disposizioni civilistiche ex art. 1815 c.c.

Parte della giurisprudenza sostiene che la presunzione di onerosità può essere superata mediante qualsiasi mezzo di prova idoneo consentito dal Codice civile, tra cui:

  • Corrispondenza, anche elettronica
  • Atto pubblico
  • Scrittura privata in qualsiasi forma
  • Delibera assembleare o dell’organo amministrativo
  • Estratti conto bancari e/o ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci” o simili
  • Informativa di bilancio

Tuttavia, sta emergendo un orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione di onerosità non può essere superata con qualsiasi mezzo, né con il generico riferimento alla “diversa volontà delle parti”, ma solo nei modi e nelle forme tassativamente previste dall’art. 46 del TUIR, ossia “se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.

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