11 July 2024

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – Parte 2

Nella prima parte dell’approfondimento relativo alla fatturazione elettronica, uscito in data 19.06.2024, è stata introdotta la definizione di fattura elettronica e i vari obblighi e requisiti che questo formato deve seguire e possedere.

In questa seconda parte, verrà approfondito l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dall’1.01.2024.

In particolare, la questione posta all’esame dell’Amministrazione finanziaria, riguarda la tipologia di formato (analogico o elettronico via SdI) che deve essere adottato in relazione alle operazioni effettuate entro il 31.12.2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.

Dall’1.1.2024, secondo quanto disposto dall’art. 18 del DL 36/2022, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante SdI gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (27 co. 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (1 co. 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli 1 e 2 della L. 398/91,

i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000,00 euro.

Alla data dell’1.1.2024 erano già peraltro tenuti all’adempimento (dall’1.7.2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000,00 euro.

Va ricordato che opera, in ogni caso, il divieto di emissione di fattura in formato elettronico, in ambito B2C, per i soggetti:

  • tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (10-bisdel DL 119/2018);
  • non tenuti all’invio dei dati al Sistema “TS”, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (9-bisco. 2 del DL 135/2018).

Fatture relative ad operazioni effettuate nel 2023

L’art. 21 co. 4 del DPR 633/72 sancisce che la c.d. fattura immediata deve essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe indicare tale data all’interno del documento.

Nella circolare 17.06.2019 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in “considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Considerato che il documento non può risultare emesso se non viene inviato al Sistema di Interscambio, nel caso in cui non vi sia coincidenza fra la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al SdI, i due momenti devono essere distintamente indicati ed avere valenza autonoma.

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica, la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI:

  • entro il 31.12.2023, sarebbe risultata ammissibile, indipendentemente dalla data di ricezione della stessa da parte del cessionario o committente;
  • successivamente al 31.12.2023 avrebbe comportato la mancata emissione del documento, sanzionata ai sensi dell’6 co. 6 del DLgs. 471/97.

In altre parole, a partire dall’1.1.2024 è consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI; pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa ad un’operazione effettuata il 29.12.2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4.1.2024.

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