24 July 2024

FINANZIAMENTO SOCI

Nella seconda parte dell’approfondimento sui finanziamenti dei soci, è stato affrontato il tema dei finanziamenti dei soci in ambito IVA, imposte dirette e imposte indirette. Entrando più nel dettaglio abbiamo parlato dell’imposta di registro, dell’enunciazione del finanziamento ed infine delle presunzioni fiscali di onerosità relative ai finanziamenti dei soci:

  • Il finanziamento effettuato da un soggetto non IVA non rientra nel campo di applicazione dell’IVA ed è soggetto all’imposta proporzionale di registro. Nell’ambito dell’imposta di registro, tale atto è trattato come un contratto di mutuo;
  • L’ 22 del DPR 131/86 è la disciplina che si occupa dell’enunciazione, la giurisprudenza stabilisce che il finanziamento dei soci, se enunciato, è soggetto all’imposta di registro del 3% e vale solo per alcuni specifici casi (elencati nella seconda parte dell’approfondimento);
  • Per quanto riguarda la presunzione fiscale di onerosità relative ai finanziamenti dei soci: l’ 46 del TUIR considera i versamenti dei soci alle società partecipate come mutui, a meno che dal bilancio o dal rendiconto della società finanziata non emerga una diversa natura del finanziamento. Inoltre, se non definiti per iscritto, l’ammontare e le scadenze degli interessi si presumono pari al tasso di interesse legale per l’importo maturato nel periodo d’imposta.

In questa terza parte andremo ad affrontare il tema dei finanziamenti dei soci in ambito contabile, approfondendo il tema del costo ammortizzato.

Rilevazione contabile

I finanziamenti dei soci devono essere indicati nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D.3) “Debiti verso soci per finanziamenti”.

Nel caso in cui la società predisponga il bilancio in forma abbreviata, tali finanziamenti vengono inclusi indistintamente nella voce D) “Debiti”. Al contrario, i “versamenti in conto capitale” sono contabilizzati tra le voci del patrimonio netto e non comportano un obbligo di restituzione.

Ai fini della rappresentazione in bilancio, non rileva la natura fruttifera o meno dei finanziamenti dei soci, né l’eventualità che siano stati effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: l’elemento discriminante è, invece, rappresentato esclusivamente dal diritto del socio alla restituzione delle somme erogate (OIC 28).

L’eventuale e successiva rinuncia al credito, espressamente formulata dal socio, determina il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in un’apposita riserva di capitale (A)VII) “Altre riserve, distintamente indicate”), ad esempio a titolo di copertura delle perdite, ovvero in previsione di un futuro aumento di capitale senza interessare il conto economico. 

Nozione di costo ammortizzato

Il costo ammortizzato, secondo il documento OIC 19, è il valore al quale un’attività o una passività finanziaria viene valutata al momento della rilevazione iniziale, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • al netto dei rimborsi di capitale;
  • aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza;
  • dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

In sintesi, il costo ammortizzato è una metodologia che allinea progressivamente il valore iniziale dell’attività o passività al suo valore di rimborso a scadenza. Questo avviene mediante l’ammortamento della differenza tra questi due valori.

Il criterio del costo ammortizzato si applica a tutti i debiti, tranne nei casi di deroghe specifiche, e riguarda obbligazioni che comportano il pagamento di importi fissi o determinabili di disponibilità liquide. Pertanto, il documento OIC 19 non fa distinzione tra le diverse tipologie di debito per l’applicazione del costo ammortizzato, poiché questo rappresenta un criterio generale valido per tutti i contratti con differenti soggetti. 

Determinazione del costo ammortizzato

Il valore iniziale del debito è costituito dal suo valore nominale, al quale vengono sottratti i costi di transazione, nonché eventuali premi, sconti e abbuoni direttamente connessi alla transazione che ha generato il debito.

Gli oneri e i proventi del finanziamento vengono imputati a conto economico utilizzando il metodo finanziario, che consente di determinare il tasso di interesse effettivo. Questo tasso di interesse effettivo differisce dal tasso di interesse nominale con cui l’impresa si è indebitata e viene calcolato basandosi su vari elementi del contratto, tra cui: tasso nominale, rimborsi di capitale, costi di transazione, scadenze di incasso e pagamento, natura dei flussi finanziari e la probabilità di incassi o pagamenti anticipati.

Il tasso effettivo viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito e utilizzato per le successive valutazioni. Questo tasso rappresenta il rendimento interno costante per tutta la durata del debito, che equilibra il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito con il suo valore iniziale di rilevazione.

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse diverso in maniera significativa da quello di mercato, si rende necessario procedere all’attualizzazione del debito, per tener conto del fattore temporale ed il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

Pertanto, il criterio del costo ammortizzato è adottato, salvo deroghe:

  • in presenza di costi di transazione iniziali rilevanti;
  • a seguito dell’attualizzazione in presenza di contratti con tassi di interesse contrattuali non a condizioni di mercato;
  • in presenza sia di costi di transazione elevati che di tassi di interesse contrattuali significativamente diversi dal tasso di mercato.

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