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09 November 2022
Per leasing finanziario si intende l’operazione posta in essere dal locatore consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, di un bene acquistato o fatto costruire dal locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell’utilizzatore, che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il suo utilizzo a condizioni economiche. Il leasing operativo, invece, è un contratto in cui il locatore concede in godimento il bene contro il corrispettivo di un canone periodico. Contrariamente al leasing finanziario, quello operativo non prevede la presenza di tre operatori (produttore del bene, società finanziaria, ditta utilizzatrice), poiché, solitamente è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde al servizio offerto dal bene stesso.
Possono accedere al leasing i liberi professionisti, i lavoratori con partita IVA e in generale le aziende.
VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
Nulla cambia rispetto a quanto visto in ipotesi di acquisto dell’auto in proprietà (https://www.studiopa.net/2022/11/02/lacquisto-di-auto-aziendali/): i canoni di leasing del veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, sono deducibili al 100% dal reddito.
VEICOLI AD USO PROMISCUO
Nel caso di acquisto del veicolo attraverso un contratto di leasing, si devono innanzitutto verificare le condizioni di deducibilità previste dall’articolo 102, comma 7, del TUIR. I canoni di locazione finanziaria relativi al veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore nell’attività d’impresa e a scopo personale, rimangono soggetti al limite di deducibilità del 20%, al pari dell’ipotesi di acquisto. Nel determinare la parte fiscalmente deducibile del costo di acquisizione non si deve, inoltre, tenere conto della parte che eccede la soglia di 18.075,99 euro. Per determinare la parte di costo deducibile occorre moltiplicare il canone di leasing per il rapporto tra il limite di costo fiscalmente rilevante e il costo del veicolo sostenuto dal concedente. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il limite generale di deducibilità (20%).
Il valore dei canoni relativi alla locazione finanziaria deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del veicolo nell’esercizio (C.M. 48/98, § 2.1.3.3).
DETRAIBILITA’ IVA NEL LEASING FINANZIARIO
IL LEASING OPERATIVO (NOLEGGIO)
Questa particolare formula di leasing, invece, non prevede il riscatto dell’automobile.
Con particolare riferimento al noleggio di autoveicoli da parte di imprese, la relativa disciplina ai fini delle imposte dirette si rinviene nell’art. 164 del TUIR.
Nel caso di mezzi di trasporto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa ex art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR, i canoni di noleggio possono essere integralmente dedotti.
Per i veicoli di cui alla lett. b) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR, vale a dire quelli non esclusivamente strumentali, esiste un doppio limite di deducibilità. In particolare, si tratta di:
In caso di utilizzo promiscuo del veicolo, invece, sotto il profilo fiscale la norma prevede la rilevanza fiscale dei canoni di noleggio nei limiti di determinati importi per autovetture per cui è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad 3.615,20 euro con ragguaglio ad anno.
Anche in questo caso si continua a operare la detrazione IVA secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Con riferimento alla deducibilità dei canoni relativi al noleggio, fermo restando il limite percentuale dell’80%, i limiti previsti per agenti e rappresentanti sono per le autovetture 5.164,57 euro.
Anche in questo caso si continua a operare la detrazione IVA secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
DETRAIBILITA’ IVA NEI NOLEGGI
GLI INTERESSI PASSIVI
Tutti i costi relativi ai veicoli sono soggetti alle specifiche limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR e non a quelle di cui all’art. 96 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47, § 5.3). Pertanto, gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente ai veicoli sono deducibili:
Nella tabella che segue vi illustriamo il trattamento previsto per i veicoli utilizzati:
|
SOGGETTO |
TIPOLOGIA UTILIZZO |
% DEDUCIBILITA’ |
|
Società / professionisti / Ditte individuali |
Utilizzo esclusivo della società |
100% |
|
Uso pubblico |
100% |
|
|
Utilizzati dai dipendenti con fringe benefit |
70% |
|
|
Altri utilizzi aziendali |
20% |
|
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Agenti e rappresentanti |
|
80% |
Limiti al costo di leasing e noleggio:
|
|
COSTO MASSIMO
FISCALMENTE RICONOSCIUTO |
COSTO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE |
||
|
LEASING |
||||
| Autovettura |
18.075,99 |
25.822,84 per agenti | 3.615,20 |
20.658,27 per agenti |
|
NOLEGGIO |
||||
| Autovettura |
3.615,20 |
5.164,57 per agenti |
723,04 |
4.131,66 per agenti |
Limiti fiscali dovuti alla durata del leasing e del noleggio:
|
|
DEDUCIBILITA’ |
| – Veicoli strumentali deducibili al 100%
– Veicoli deducibili al 70% (Benefit dipendenti) |
Contratti stipulati dall’01.01.2014: deducibilità spalmata in un periodo almeno pari alla metà di quello di ammortamento |
| Contratti stipulati fino al 31.12.2013: deducibilità spalmata in un periodo almeno pari ai 2/3 di quello di ammortamento (durata minima contrattuale per contratti ante 29.04.2012) | |
| – Veicoli con deducibilità limitata 20% | Deducibilità spalmata in un periodo almeno pari a quello di ammortamento |
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