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12 June 2024
Come visto nell’approfondimento pubblicato il 15/05/2024 sul nostro portale (link), l’art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017 convertito, ha disposto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, da parte di un soggetto abilitato, per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da:
Il visto di conformità si applica alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito e riguarda le compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire le cosiddette compensazioni “orizzontali” o “esterne” che avvengono nel modello F24 (circolare Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10).
ESONERO PER L’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
In base all’articolo 9-bis, comma 11, lettera a) del Decreto-legge 50/2017, i contribuenti che raggiungono determinati livelli di affidabilità, misurati tramite gli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”), sono esonerati dall’obbligo di apporre il visto di conformità per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, purché l’importo non superi i 20.000 euro annui.
Nello specifico, l’esonero dal visto di conformità si applica in presenza di un livello di affidabilità:
INNALZAMENTO DEL LIMITE A 50.000 EURO
L’art. 14 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), sostituendo la lett. a) del co. 11 del DL 50/2017, ha innalzato da 20.000 a 50.000 euro annui il limite di esonero dal visto di conformità.
L’operatività del nuovo limite deve ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili, ai sensi del co. 12 dell’art. 9-bis del DL 50/2017.
Con il provv. 22.4.2024 n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha infatti definito i nuovi limiti di esonero dal visto di conformità in relazione al periodo d’imposta 2023, prevedendo livelli di affidabilità differenziati in relazione al:
In relazione ai crediti maturati nel periodo d’imposta 2023, l’esonero dal visto di conformità si applica quindi per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
L’art. 19 co. 3 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 stabilisce che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 per i periodi d’imposta oggetto del concordato.
CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione delle basi imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
TIPOLOGIA DI CONTROLLI
L’apposizione del visto di conformità implica:
I suddetti riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all’ammontare:
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA
Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto di conformità deve conservare copia della documentazione controllata.
MODELLI 730
In riferimento ai modelli 730, i CAF o professionisti sono obbligati a rilasciare il visto di conformità, quindi non occorre richiedere l’apposizione di uno specifico visto qualora si voglia utilizzare in compensazione, mediante indicazione nel quadro I, un credito di importo superiore a 5.000 euro.
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